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Leasing o mutuo: chi vince

Data di pubblicazione:
11 Settembre 2018

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I 5 fattori per cui la locazione finanziaria si fa preferire alla più tradizionale forma di finanziamento bancario

L’impresa che decide di stipulare un contratto di leasing finanziario avverte l’esigenza di poter valutare questo finanziamento in rapporto ad altre forme più tradizionali come il mutuo, il noleggio o la vendita a rate.

Per quali motivi il leasing si fa preferire alle altre? Di seguito mettiamo a confronto il leasing finanziario con il “classico” mutuo bancario da cui emerge che le differenze tra i due istituti sono molteplici e rilevanti.

Vediamo i 5 fattori principali che pongono la prima forma di finanziamento, il leasing appunto, in posizione di vantaggio rispetto al mutuo.

1. I tempi medi di istruttoria

Il fattore “tempo” gioca un ruolo fondamentale nella programmazione dell’attività di un’impresa, soprattutto nel caso di macchinari ma anche in quello degli immobili. Comunque, la durata dell’istruttoria per un leasing risulta in genere più rapida rispetto a quanto avviene per l’erogazione di un mutuo (qui i tempi medi di erogazione si aggirano attorno ai 2 mesi).

La società che si propone come utilizzatrice del bene deve dapprima formalizzare una richiesta a cui vengono allegati alcuni documenti volti a valutare le condizioni economico-finanziarie della stessa (tipicamente i bilanci o le dichiarazioni reddituali degli ultimi esercizi).

In seguito, se ovviamente il parere della società di leasing dovesse risultare favorevole, si potrà procedere con l’istruttoria tecnico giuridica del bene oggetto di leasing e, se anche questa avrà esito positivo, si passerà alla sottoscrizione del contratto e la successiva consegna del bene, o del rogito di compravendita nel caso di immobili.

2. Capacità di credito dell’impresa

Il leasing non intacca la capacità di credito dell’impresa utilizzatrice poiché il bene locato, per tutta la durata del contratto, non compare nell’attivo patrimoniale (fatto salvo il caso di società tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali IAS). Il bene in leasing è infatti indicato tra i conti d’ordine ed i canoni periodici pagati vengono contabilizzati tra i costi del Conto Economico.

Solo alla scadenza del contratto e unicamente nel caso di riscatto del bene lo stesso viene inserito nell’attivo dello Stato patrimoniale ed inizia il suo processo di ammortamento per il valore di riscatto.

L’indice di indebitamento dell’impresa non subisce quindi, come invece accade nel caso del mutuo, alcun inasprimento.

3. Estrema flessibilità del contratto

Il leasing può essere visto come un “abito su misura” per l’impresa che ne fa ricorso poiché ogni suo elemento (la durata del contratto, la periodicità dei canoni, la determinazione del valore di riscatto finale o le eventuali prestazioni accessorie) viene stabilito partendo dalle specifiche esigenze del cliente.

Tale possibilità è decisamente più contenuta nel caso del mutuo che risulta essere un prodotto maggiormente standardizzato. In particolare, il leasing presenta maggiore flessibilità dei parametri di ammortamento, mentre il mutuo ha una struttura più rigida.

Per quanto riguarda il leasing, infatti, si può effettuare l’ammortamento dei canoni in un periodo compreso tra i 144 e i 240 mesi. Nella pratica, di solito non si va oltre i 144 mesi. Per periodi più lunghi il mutuo risulta più conveniente.

4. Trattamento fiscale più conveniente

Un altro fattore di differenza è il trattamento fiscale, che nel leasing è molto più vantaggioso, in particolare per le aziende.

Il leasing permette di ammortizzare l'immobile in dodici anni rispetto al periodo di ammortamento ordinario, previsto in oltre trenta anni. Se si acquista un immobile con un mutuo il fisco permette la deduzione degli interessi, ma non consente la deduzione della quota di capitale.

Diversamente, invece, nel leasing i canoni sono deducibili per intero.

5. Finanziamento tutto compreso

Il contratto di mutuo è soggetto ad imposta sostitutiva dello 0,25% sull’importo finanziato, mentre per il contratto di leasing dall’1/1/2011 non sussiste l’obbligo di registrazione e, nel caso in cui si provvedesse volontariamente o in caso d’uso, si sconterebbero le imposte fisse di registro.

L’operazione di leasing, infine, fornisce la possibilità di finanziare le imposte ipotecarie e catastali relative all’atto notarile di compravendita in aggiunta al prezzo di acquisto.

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