No, il rilascio della garanzia non genera alcun costo in capo al cliente.
Nessun adempimento operativo è previsto in capo al cliente.
Certamente, rimane l’obbligo da parte dei clienti di riprendere, al termine del periodo di sospensione, il pagamento dei canoni leasing e le rate dei mutui contrattualmente previsti.
Si, in quanto trattasi di garanzia pubblica il cui rilascio è subordinato alla corretta esecuzione delle procedure previste dal Fondo di Garanzia–MCC
La garanzia, nei limiti previsti del 33%, dell’importo dei canoni/rate oggetto di sospensione, si cumula con le garanzie eventualmente già concesse al medesimo cliente dal Fondo Centrale di Garanzia, nel rispetto dei limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica.
In base ai chiarimenti fino ad oggi comunicati dall’Organo di vigilanza si evidenzia che la citata garanzia non viene segnalata alla Centrale dei Rischi a copertura dell’esposizione segnalata (cfr. Comunicazione di Banca d’Italia del 23 marzo 2020 - Decreto Legge “Cura Italia”, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi).
Sul sito di Alba Leasing è disponibile il modulo di richiesta ed autocertificazione rispetto a quanto previsto dall’art. 56 del Decreto “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020, così come da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Lo stesso deve essere compilato e sottoscritto ed inviato ad Alba Leasing accompagnato dal documento d'identità del firmatario, all'indirizzo: gestionemoratorie@albaleasing.eu o con posta certificata a: pecgestionemoratorie.albaleasing@actaliscertymail.it Alba provvederà a stretto giro a dare comunicazione di riscontro per la ricezione dello stesso.
In caso di sospensione della sola quota capitale:
a) Il debito residuo è bloccato alla data di avvio della sospensione;
b) Durante il periodo di sospensione il cliente paga (con la periodicità prevista dal contratto) solo la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale, sul debito residuo esistente all’inizio del periodo di sospensione;
c) Al termine del periodo di sospensione il piano prevede la ripresa dei canoni calcolati in base al piano di ammortamento originario, al tasso contrattuale applicato al debito residuo esistente all’inizio del periodo di sospensione;
d) Verrà applicato un allungamento del periodo di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione dei canoni.
In caso di sospensione dell’intero canone:
a) Il debito residuo è bloccato alla data di avvio della sospensione;
b) Per il periodo di sospensione il cliente non deve né la quota interessi, né la quota capitale;
c) Durante il periodo di sospensione sono conteggiati gli interessi al tasso contrattuale sul debito residuo esistente all’inizio del periodo di sospensione;
d) Il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione sarà dilazionato (senza applicazione di alcun ulteriore interesse) nei 12 mesi successivi al termine del periodo di sospensione. Qualora il periodo contrattuale residuo fosse inferiore ai 12 mesi, il pagamento degli interessi maturati nel periodo di sospensione sarà dilazionato per tutto il periodo residuo del contratto;
e) Al termine del periodo di sospensione il piano prevede la ripresa dei canoni calcolati in base al piano d’ammortamento originario, al tasso contrattuale applicato al debito residuo esistente all’inizio del periodo di sospensione;
f) Verrà applicato un allungamento del periodo di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione dei canoni.
Per accedere alla moratoria si deve rientrare nei requisiti di PMI previsti dalla Normativa Europea. Hanno diritto di accedere alla moratoria tutte le imprese identificate nell'ambito dell'art. 56 del Decreto "Cura Italia", n. 18 del 17/03/2020; nello specifico rientrano le micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per ulteriori informazioni consultare il sito del MEF al seguente link.
Sì, le richieste devono pervenire tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio 2021.
No.
Sì, possono accedervi i contratti stipulati fino al 30 dicembre 2020 incluso.
La domanda va formulata sul modulo Alba Leasing pubblicato nell'apposita sezione del nostro sito.
Sì. La scadenza sarà posticipata secondo il periodo di proroga richiesto.
Sì, a patto che vengano rispettate le condizioni previste dal Decreto “Cura Italia”. Vengono esclusi i contratti di leasing nautico stipulati a titolo personale (imbarcazioni da diporto). Per ulteriori informazioni consultare il sito del MEF al seguente link.
Ciascuna azienda può richiedere la moratoria se presenta le caratteristiche previste dalla normativa.
Sì.
No, il Leasing Operativo non rientra nelle fattispecie previste. Tuttavia può inoltrarci una richiesta motivata su carta intestata che sarà oggetto di valutazione.
Sì.
Inoltrare la domanda di moratoria, su carta intestata dell'azienda, contenente le motivazioni per cui viene richiesta la moratoria ed informazioni aggiornate sulle attività svolte dall’azienda. La domanda sarà oggetto di un'istruttoria interna. Per il seguito verrà contattato dal servizio clienti di Alba Leasing.
No, per il prodotto navale a privati (imbarcazioni da diporto) non è prevista alcuna sospensione.
Se ha inviato una richiesta di moratoria e la sua richiesta rispetta tutti i parametri previsti per poterne beneficiare, la rata non pagata verrà ricompresa nell'ambito del periodo di moratoria e conseguentemente il canone in scadenza l'1/1/2021 non verrà segnalato come insoluto, anche se non pagato.
Se la richiesta con l'autocertificazione è stata presentata entro il 31/01/2021, sussistono i criteri per la sua accettazione e la rata relativa alla scadenza di febbraio 2021 è stata pagata, Alba Leasing provvederà a emettere prima possibile nota di credito della fattura e relativo rimborso.
Se sussistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal quadro normativo di riferimento, il canone insoluto verrà ricompreso nel periodo di sospensione anche se la richiesta di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata e purché la stessa sia fatta pervenire entro il termine ultimo di presentazione delle richieste fissato al 31 Gennaio 2021. Per ulteriori informazioni consultare il sito del MEF al seguente link.
Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione, previa specifica comunicazione ad Alba Leasing, e riprendere il pagamento delle rate. Per ulteriori informazioni consultare il sito del MEF al seguente link.
Sì.
I moduli dovrebbero essere sempre firmati e la copia del documento del firmatario deve essere sempre allegata. Laddove ciò non fosse possibile, la richiesta di sospensione pervenuta 'senza formalità' sarà comunque processata, salvo integrazione con la documentazione mancante.
In caso di richiesta di cessione di un contratto di locazione finanziaria (cessione subordinata al rilascio del benestare da parte di Alba Leasing), al quale siano stati applicati i benefici della moratoria ex Decreto Cura Italia e seguenti, il cessionario del contratto di locazione potrà mantenere il beneficio della sospensione dei canoni soltanto se in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 18/2020 e subordinatamente all’invio di una richiesta di sospensione dei canoni corredata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid 19. Laddove il soggetto cessionario non abbia i requisiti richiesti dal D.L. 18/2020, Alba Leasing, pertanto, potrà subordinare il rilascio del proprio benestare alla cessione al ripristino della normale fatturazione dei canoni previsti dal piano finanziario originario.
Nei casi di cessione/affitto di azienda o di ramo d’azienda, atti di fusione e di scissione societaria, il cessionario/subentrante del contratto di locazione finanziaria potrà mantenere il beneficio della sospensione dei canoni soltanto se in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 18/2020 e subordinatamente all’invio di una richiesta di sospensione dei canoni corredata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid 19. Laddove il soggetto cessionario/subentrante non abbia i requisiti richiesti dal D.L. 18/2020, Alba Leasing potrà ripristinare la normale fatturazione dei canoni previsti dal piano finanziario originario.
All'accoglimento della richiesta di moratoria le segnalazioni di insoluti relativi all'intero periodo oggetto di moratoria se avvenute sono oggetto di rettifica.
No.
No, non si perde il beneficio se si hanno i requisiti per l'applicazione del Decreto "Cura Italia" e seguenti. Qualora l'azienda non avesse i requisiti per l'applicazione del Decreto “Cura Italia” e seguenti, l'eventuale allungamento del contratto comporterebbe la perdita dell’agevolazione e la restituzione degli importi ricevuti a titolo di contributo.
No, la copertura assicurativa non può essere sospesa.
In caso di adesione ad un servizio assicurativo proposto da Alba Leasing con pagamento annuo, il servizio assicurativo verrà mantenuto alle stesse condizioni e con le stessa modalità di addebito previste dal contratto, anche per il periodo di proroga. Eventuali annualità del servizio assicurativo, scadenti nel periodo di moratoria, verranno regolarmente fatturate ed addebitate.
In caso di adesione ad un servizio assicurativo proposto da Alba Leasing con pagamento frazionato nei canoni, il servizio assicurativo maturato durante la sospensione sarà suddiviso ed addebitato nei dodici mesi successivi al termine del periodo di sospensione unitamente al canone contrattualmente previsto. Qualora la durata residua del contratto, al termine del periodo di sospensione, sia inferiore ai 12 mesi, il servizio assicurativo calcolato durante il periodo di sospensione verrà suddiviso ed addebitato nel periodo residuo fino al termine del contratto.
In generale l'applicazione della moratoria non comporta spese, tranne per quanto riguarda l'adeguamento dei documenti di circolazione del targato, per cui verranno addebitate solo le spese vive sostenute dalla società di leasing.