Nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in "default"

Alba Leasing S.pA. a partire dal 1 gennaio 2021, applica le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in "default" (controparti inadempienti) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite nel nostro paese dalla Banca d'Italia.1

La nuova disciplina, ovvero la nuova definizione di default, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

Le nuove regole prevedono che l’intermediario finanziario classifichi automaticamente l’esposizione di default quando viene superata una soglia di rilevanza e l’arretrato non viene regolarizzato da oltre 90 giorni consecutivi, tenendo conto dell’ammontare totale delle esposizioni creditizie che il cliente ha presso l’intermediario.

Tali regole si applicano alle seguenti soglie:

  • Per le esposizioni al dettaglio (retail2): in termini assoluti importo superiore ad euro 100 ed in termini relativi superiore all’1% del totale delle esposizioni creditizie verso l’intermediario.
  • Per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio: in termini assoluti importo superiore ad euro 500 ed in termini relativi superiore all'1% del totale delle esposizioni creditizie verso l’intermediario.

Si esce dal "default" quando l’arretrato viene regolarizzato e sono trascorsi almeno 90 giorni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato.

È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e di rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default.

Lo schema seguente riporta le principali novità raffrontate alle regole vigenti fino al 31/12/2020:

REGOLE IN VIGORE FINO AL 31/12/2020 REGOLE IN VIGORE DAL 1/01/2021

Il Cliente viene classificato a "default" se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso l’intermediario

Il Cliente viene classificato a "default" se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:

  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (retail2) ed euro 500 per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio;
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso l’intermediario

Lo stato di "default" viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso l’intermediario l’arretrato di pagamento

Lo stato di "default" permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso l’intermediario l’arretrato di pagamento

Non sono previsti automatismi di contagio del "default" (per le esposizioni al dettaglio) nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione")

Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") sono previste alcune nuove regole di contagio del "default":

  • se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari;
  • se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.

Con la nuova definizione di default si sono diffuse notizie non sempre accurate: per quanto riguarda le segnalazioni in CR (Centrale Rischi Banca d’Italia), va ribadito che la nuova definizione di "default" non modifica nella sostanza i criteri ad esse sottostanti.

La CR raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza"; ciò avviene se l'intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d'Italia; inoltre, tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Le modifiche alla definizione di default relative alle "soglie di rilevanza" non hanno pertanto impatto sulla classificazione che in CR continua a "fotografare" in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza.

La definizione di "sofferenza" non viene toccata dalle nuove regole europee sulla nuova definizione di default. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a "default" e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario.





  • 1 Normativa di riferimento costituita dalle "Linee Guida sull’applicazione della definizione di "default" ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013" (EBA/GL/2016/07) e dalle "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" (EBA/RTS/2016/06) che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

  • 2 Categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.