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La legge del leasing

Autore:
Fernando Metelli

Data di pubblicazione:
11 Settembre 2017

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Norme certe per le parti e nuove tutele del cliente: grazie al Decreto sulla Concorrenza la locazione finanziaria diventa un contratto “tipico”

Il DDL sulla Concorrenza, approvato il 2 agosto 2017 ed entrato in vigore il 29 agosto, ha introdotto una specifica definizione e disciplina del contratto di locazione finanziaria. Si tratta di una novità importante; vale infatti ricordare che il contratto di leasing, sino ad oggi, non era disciplinato dal codice civile e veniva considerato un contratto “atipico”, il che ha generato una serie di incertezze e di contrasti nella giurisprudenza. La nuova norma favorisce la certezza del diritto e rende il leasing uno strumento trasparente e ancora più competitivo.

Viene pertanto introdotta una definizione univoca del leasing: il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario vigilato si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto; alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.

Vien meno la distinzione tra le più note tipologie giurisprudenziali e dottrinali di leasing finanziario “traslativo” e “di godimento”  ed ogni  diatriba connessa al fatto che la giurisprudenza ha sempre cercato di ricavare indicazioni, per analogia, dalle norme riferite ad altre forme contrattuali. L’effetto dovrebbe essere pertanto quello di evitare l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1526 cod. civ. al leasing finanziario che tanti problemi ha generato in passato.

Proseguendo oltre nell’analisi delle novità, si nota che - in caso di risoluzione per inadempimento, - il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da un’altra collocazione, che deve essere effettuata ai valori di mercato. Sono dedotte le somme pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione fino alla vendita.

La maggior tutela del cliente si attua attraverso l’obbligo per la società di leasing di procedere alla vendita sulla base dei valori di pubbliche rilevazioni di mercato, elaborate da soggetti specializzati. Quando non sia possibile farvi riferimento, si procede sulla base di una stima effettuata da un perito scelto in comune dalle parti. Nella vendita, la società di leasing deve anche attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l’individuazione del miglior offerente possibile, informando l’utilizzatore.

Il Legislatore, con una specifica norma che quantifica il numero delle rate non pagate per far scattare la risoluzione per inadempimento, colma un vuoto normativo a tutela dell’utilizzatore, seppur inadempiente, prevedendo il concetto di grave inadempimento. Il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria determinano grave inadempienza dell’utilizzatore.

L’introduzione della nuova disciplina risulta quindi di particolare rilevanza per operatori e clientela, visto che il leasing è uno degli strumenti che più di altri si pone a sostegno degli investimenti delle aziende dando, al contempo, anche nuovo impulso all’economia del Paese.

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