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Garanzie pubbliche e moratorie: cosa c’è nel Decreto Cura Italia

Data di pubblicazione:
2 Aprile 2020

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In attesa di ulteriori misure, il provvedimento emanato il 17 marzo scorso in piena emergenza Covid-19 prevede anche alcune misure per favorire la liquidità delle imprese e incentivare la sanificazione degli ambienti

In questo periodo di contrazione economica connessa all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, le imprese italiane segnalano da più parti momenti di sofferenza e difficoltà, per fare fronte ai quali il governo, tra le altre direttive, ha emanato alcune misure di sostegno.

In particolare, con il decreto ‘Cura Italia’ del 17 marzo scorso, vengono introdotte alcune novità, tenendo conto del periodo straordinario di incertezza economica, sanitaria e sociale.

Tra di esse, le misure relative al Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49), che stabiliscono, in deroga alla normativa vigente e per i 9 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, la gratuità della garanzia del Fondo e l’innalzamento a 5 milioni di euro (in precedenza era stato fissato a 2,5 milioni) dell’importo massimo garantito per singola  impresa, così da eliminare le commissioni per accedervi e restituire capacità alle imprese che avevano già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.

Sono inoltre ammesse operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo per almeno il 10% del debito residuo, e viene stabilito l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del pagamento delle rate (ammortamento o quota capitale) prevista su base volontaria in connessione all’emergenza Covid-19.

Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e importo superiore a 500 mila euro, la garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Vengono inoltre introdotte misure di sostegno finanziario alle imprese a vari livelli, per favorire la liquidità.

Con l’art. 55, le imprese che entro il 31 dicembre 2020 effettuino cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare in credito d’imposta fino a un massimo del 20% e di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020.

Con l’art. 56 viene stabilita una moratoria volta a supportare le micro, piccole e medie imprese (tra cui anche le partite IVA e i professionisti) che abbiano subito una riduzione dell’attività a conseguenza dell’emergenza sanitaria, e che “alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari”.

L’art. 57 introduce misure a supporto alla liquidità delle imprese attraverso meccanismi di garanzia che, con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, consentono alle banche e agli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito di erogare più agevolmente i finanziamenti alle imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa dell’emergenza.

Parallelamente sono da segnalarsi alcune misure per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro in ottica di contenimento della diffusione del virus. Viene infatti riconosciuto un credito di imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Misure in fase di attuazione, dunque, ma che probabilmente verranno ulteriormente approfondite e dettagliate nei prossimi tempi, parallelamente all’andamento della situazione, tuttora incerto e in continua evoluzione.

  • DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 2 comma 100.

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