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Maxi agevolazioni anche con stipula nel 2018

Data di pubblicazione:
31 Ottobre 2017

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Per usufruire dell'Iper o del Super ammortamento è sufficiente versare al fornitore del bene un anticipo pari al 20% entro fine anno

I beni ordinati entro il 31 dicembre 2017 possono godere dei maxi ammortamenti anche se l’investimento verrà perfezionato successivamente. È sufficiente che entro la fine di quest’anno venga pagato al fornitore un anticipo pari almeno al 20%, che potrà essere poi “convertito” nel maxicanone iniziale del leasing. Queste le importanti novità contenute nella risoluzione n. 132 emanata il 24 ottobre 2017 con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito temporale della disciplina del super e dell’iper ammortamento, in relazione agli investimenti in leasing.

Quindi, l’agevolazione del super ammortamento è stata estesa agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 e quella dell’iper ammortamento agli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018. La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) aveva prorogato la disciplina relativa alla maggiorazione del 40% del costo di acquisizione (il cosiddetto “super ammortamento”) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati (beni consegnati) entro il 31 dicembre 2017 (art. 1, c. 8).

Contestualmente era stata istituita la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione (il cosiddetto “iper ammortamento”) per i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese, effettuati (beni consegnati) entro il 31 dicembre 2017 (art. 1, c. 9).

Con questa nuova risoluzione (n. 132 del 24/10/2017) l’Agenzia delle Entrate con riferimento alla locazione finanziaria ha avuto modo di fornire alcuni importanti chiarimenti relativi alla Circolare del 30/03/2017 n. 4/E.
 

“Al fine di non discriminare gli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi – spiega Giuseppe Terranova, responsabile dell’Ufficio Fiscale di Alba Leasing - l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la proroga spetta anche agli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria purché, entro il 31 dicembre 2017, sia sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e, al contempo, sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore”.


La circolare non ha tuttavia contemplato l'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato l'acconto al fornitore entro il 31 dicembre 2017, l'investitore decida di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
 

“Con questa risoluzione - prosegue nella sua analisi l’esperto di Alba Leasing - l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che anche in tali ipotesi l'investitore potrà usufruire della maggiorazione sempre che, entro il 31 dicembre 2017, abbia effettuato un ordine accettato dal fornitore e versato un acconto almeno pari al 20%. Risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si ‘trasformi’ sostanzialmente in un maxicanone”.


L’Agenzia delle Entrate ritiene anche ammissibile che l’investitore possa ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene: in questo caso la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.

In quest’ultimo caso sarà, però, necessario che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

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